Statuto

ATTO COSTITUTIVO
VARIAZIONI ATTO COSTITUTIVO


Denominazione e scopi
art. 1   È costituita l’associazione denominata  Centro Studi Angelo Fiore” .
Essa ha sede in  Bagheria Via Torre Amalfitano,56  ma potrà anche valersi di sedi secondarie, succursali e uffici in genere, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall’Assemblea.
art. 2 L’Associazione è una libera istituzione culturale e scientifica senza fine di lucro.
Essa si propone di:

  1. promuovere la conoscenza dello scrittore Angelo Fiore (1908-1986).
  2. Promuovere e gestire direttamente attività editoriali, su qualsiasi tipo di supporto, relativa alle opere di Angelo Fiore.
  3. di costruire e gestire un sito web mediante il quale:
  4. rendere immediatamente disponibili alla consultazione ed al gratuito prelevamento da parte dei lettori interessati e degli studiosi di tutti i materiali testuali o iconografici non gravati da copyright relativi all’autore. In particolare dovranno essere messi in rete, in un formato digitale che consenta le ricerche lessicali,  tutti gli scritti stampati in vita o a cura di Angelo Fiore esenti da copyright o comunque messi a disposizione dagli autori o dai titolari del diritto di stampa;
  5. informare periodicamente gli interessati, mediante un bollettino o una newsletter elettronica, delle iniziative e delle novità relative all’autore;
  6. disporre ed aggiornare la bibliografia;
  7. predisporre ed aggiornare un menu di links ad istituzioni ed associazioni rilevanti per lo studio dell’autore;
  8. pubblicare una Collana di Studi scientifica a cadenza regolare;
  9. istituire un premio annuale intitolato all’autore, comprendente una borsa di studio le cui modalità verranno regolamentate dal comitato direttivo con il supporto del consiglio scientifico.
  10. proporsi di ampliare l’attività pubblicistica in ogni direzione, in armonia con le risorse finanziarie disponibili; collaborare e promuovere  iniziative di convegni, seminari, conferenze e videoconferenze,  mostre, festival, audiovisivi, premi, parchi letterari e filosofici, per allargare la base di conoscenza dell’autore;

All’attività del centro possono dare il loro patrocinio o il loro contributo scientifico, in forme da decidersi, tutte le istituzione interessate ad Angelo Fiore,  come Musei, Fondazioni, Università, Case editrici, Comuni, Province, Regioni, Stato, Unione Europea.

Durata e patrimonio
art. 3 L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea dei soci presa con le maggioranze di cui all’art. 11 del presente statuto.

art. 4   Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote annuali di adesione versate dai soci fondatori, ordinari e sostenitori;
  2. introiti netti ricavati dalla propria attività – come la commercializzazione in ogni forma delle pubblicazioni – e da ogni altro genere di produzione o gestione in proprio;
  3. introiti ricavati da patrocini a carattere pubblicitario da parte di enti pubblici e privati;
  4. uso di propri spazi e materiale concesso a persone, associazioni, ditte e società per loro fini, anche commerciali;
  5. ogni tipo di elargizione finanziaria, quali donazioni, contributi di enti pubblici e/o privati e altro.L’Associazione disporrà di detto patrimonio per l’adempimento dei propri scopi istituzionali.

Struttura dell’associazione
art. 5 Fanno parte dell’Associazione:

  1. i soci fondatori
  2. i soci sostenitori
  3. i soci ordinari
  4. i soci onorari

Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione o coloro che saranno cooptati dal Consiglio direttivo con tale qualifica. Possono essere soci sostenitori o ordinari tutti coloro – persone fisiche, persone giuridiche, enti riconosciuti e non, associazioni e fondazioni – la cui domanda di iscrizione sia approvata all’unanimità dal Consiglio direttivo su proposta di almeno tre dei suoi membri e approvata a maggioranza dall’assemblea dei soci. Le quote sono annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Sono soci onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti riconosciuti e non, le associazioni e le fondazioni che abbiano contribuito in misura rilevante alla diffusione e alla conoscenza dell’opera e della figura dell’autore ; l’ammissione a socio onorario viene deliberata all’unanimità dal Consiglio direttivo su proposta di due terzi di esso; i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
Tutti gli associati e partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto singolo su tutte le questioni, comprese l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e  la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
art. 6 La qualifica di socio può venir meno per uno dei seguenti motivi:

  1. recesso da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R.;
  2. esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per accertati motivi che possano danneggiare le iniziative o l’immagine dell’associazione;
  3. mancato pagamento della quota associativa.
  4. In nessun caso il socio ha diritto al rimborso delle quote associative già versate e perde ogni diritto nel patrimonio dell’associazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile
art. 7 Sono organi dell’associazione:

  1. l’assemblea dei soci;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-tesoriere;
  4. il Collegio dei probiviri;
  5. il Consiglio scientifico.

L’Assemblea dei soci
art. 8 L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente presso la sede o altrove mediante avviso che contenga l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco dei punti all’ordine del giorno: l’avviso dovrà essere inviato a ogni socio in tempo utile (almeno dieci giorni prima della data fissata), tenendo presenti le necessità dei soci stranieri.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, e comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo lo ritengano opportuno. L’assemblea può essere convocata anche con richiesta scritta da almeno un terzo dei soci con diritto di voto, per motivi attinenti l’attuazione dei fini statutari o il funzionamento degli organi.

L’assemblea è costituita da:

  1. i soci onorari
  2. i soci fondatori;
  3. i soci sostenitori e ordinari – in regola col pagamento delle quote – che abbiano assunto tale qualifica per la prima volta da almeno tre mesi.

Tutti i soci hanno diritto di voto.
art. 9 Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria – in prima convocazione – la presenza fisica  della metà più uno dei soci; in seconda convocazione (ad almeno un’ora di distanza dalla prima) l’assemblea avrà validità qualsiasi sia il numero dei presenti.
L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei membri partecipanti e rappresentati per delega, salvo i diversi casi previsti dal presente statuto.
art. 10 L’assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua assenza per accertato impedimento, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio direttivo; le deliberazioni dell’assemblea debbono essere verbalizzate da un segretario nominato dal Presidente; il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario del collegio dei probiviri.

art. 11 Spetta all’assemblea:

  1. nominare i membri del Consiglio direttivo, a partire dal momento in cui decadranno quelli entrati in carica al momento della costituzione del centro;
  2. nominare il Collegio dei probiviri;
  3. approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio;
  4. deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
  5. deliberare sulle modifiche al presente Statuto, e sullo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art. 12 Le relative deliberazioni nonché i bilanci e i rendiconti devono essere resi pubblici mediante  l’esposizione sul sito web.

I soci fondatori
art. 13  I Soci fondatori nominano il primo Consiglio direttivo; nominano il primo presidente  del consiglio scientifico, e successivamente indicano al Consiglio direttivo una rosa di persone di provate qualità scientifiche.

Il Consiglio direttivo
art. 14 Il Consiglio direttivo è composto da un numero compreso tra cinque e nove membri eletti dall’assemblea; i membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni, e sono rieleggibili.
In caso di revoca o dimissioni di uno o più dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimarranno in carica sino alla successiva elezione; la carica di consigliere è onorifica, e dà diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per necessità sociali, sottoposte al vaglio dei probiviri e da essi approvate.

art. 15 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato all’assemblea per disposizione di legge, o dal presente statuto; esso decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione. In particolare il Consiglio:

  1. fissa le direttive per l’attuazione degli scopi statutari e ne stabilisce le modalità;
  2. nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione;
  3. nomina il Segretario-tesoriere all’interno dell’Associazione;
  4. nomina il comitato scientifico, sentite le indicazione dei Soci fondatori;
  5. nomina eventuali comitati tecnici e/o gruppi di lavoro che agiranno in totale autonomia operativa, dovendo peraltro rispondere del proprio operato all’Assemblea dei soci
  6. indica gli investimenti patrimoniali;
  7. stabilisce l’importo annuale delle quote sociali;
  8. delibera sull’ammissione dei soci;
  9. decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione, e sull’eventuale

collaborazione con terzi, a norma dell’art. 2;

  1. approva il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea;
  2. conferisce e revoca deleghe e procure.
  3. chiede il parere del Consiglio Scientifico sui progetti di iniziative culturali.

art. 16 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o da almeno tre dei suoi membri, presso la sede o altrove, mediante avviso che contenga l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco dei punti all’ordine del giorno, inviato a mezzo lettera raccomandata e/o messaggio e-mail, almeno dieci giorni prima della data fissata, tenendo presenti le necessità di eventuali Consiglieri stranieri; esso può tuttavia ritenersi validamente convocato anche in assenza di tali formalità, qualora alla riunione partecipino tutti i membri delConsiglio.
Il Consiglio è convocato almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno due terzi del consiglio direttivo lo ritengano opportuno.

art. 17 Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; esse sono ritenute valide solo se alla riunione prendono parte la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Presidente, vicepresidente, segretario-tesoriere, amministrazione 
art. 18 Il Presidente del Consiglio direttivo coordina e controlla ogni attività culturale, organizzativa e amministrativa dell’Associazione, presiede l’assemblea dei soci; il Vicepresidente svolge le medesime funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.
Presidente e vicepresidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

art. 19 Il Segretario-tesoriere viene scelto fra i membri dell’Associazione e delegato dal Consiglio direttivo a curare l’amministrazione generale del Centro; redige il bilancio consuntivo sentito il Presidente e il Collegio dei probiviri. dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Consiglio scientifico
art. 20 Il Consiglio scientifico è composto da studiosi sperimentati di letteratura, filosofia, arte e  scienze, elegge al suo interno un presidente che dura in carica tre anni e che entra a far parte di diritto del Consiglio direttivo;

art. 21 Al consiglio scientifico compete di:

  1. formulare il programma scientifico del Centro;
  2. formulare il programma editoriale del Centro;
  3. esprimere un parere sui progetti  sottoposti al Consiglio direttivo.

Il Collegio dei probiviri
art. 22 Il collegio dei probiviri è composto di almeno tre membri nominati dall’assemblea.

Esso :

  1. vigila sulla corretta applicazione dello Statuto;
  2. decide di eventuali controversie tra soci ed associazione;
  3. esercita un controllo sulla corretta tenuta della contabilità, potendo a tale scopo compiere le necessarie verifiche sulle apposite scritture.

In caso di controversia il Collegio dei probiviri deciderà senza formalità procedurali e con giudizio inappellabile.

Struttura organizzativa 
art. 23 Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli dal n. 36 al n. 42 del Codice Civile.
In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo.

Letto e confermato viene sottoscritto dai soci fondatori:
De Giacomo   Emma …………. Presidente
Pagano Giuseppe ……………… Vice Presidente
Valenza Emanuele …………….. Segretario/Tesoriere
De Giacomo Anna ……………. Componente
Pagano Giovanna Gabriella … Componente
Ciminato Francesco ………….. Componente
Romano Tommaso ……………  Componente